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Risultati per: dibattimento

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

29140
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Dibattimento di appello

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Chiusura del dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Proscioglimento prima del dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Dichiarazione di apertura del dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Fascicolo per il dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Atti preliminari al dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Fatto nuovo risultante dal dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la

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Durata e prosecuzione del dibattimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

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Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

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Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

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Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

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Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

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2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la

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Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento

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Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento

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Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

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1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

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1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

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2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

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2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

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3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

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1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

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2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

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3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

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3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la

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3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

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1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

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1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

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1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

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3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

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3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo 567.

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nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il

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3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.

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4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.

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1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

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1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei

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1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

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1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno

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3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli

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1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno

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dibattimento.

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4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato

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3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso la richiesta è proposta oralmente a norma

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5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande

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2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519

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